Decreto Dignità e Network Commerciali

Decreto Dignità e Network Commerciali, cerchiamo di fare un minimo di chiarezza sulla riforma del mercato del lavoro e capire quali saranno le ricadute per le Reti Commerciali.

Teniamo presente che l’applicazione per i contratti a termine in corso è stata rinviata a novembre, le proroghe e rinnovi di contratti stipulati prima del 14 luglio (data d’entrata in vigore del dl n. 87/2018), quindi restano libere, cioè senza necessità di una causale fino al 31 ottobre.

Fino a tale data, in altre parole, aziende e lavoratori potranno prorogare e rinnovare i contratti a termine senza tener conto della riduzione della durata massima (da 36 mesi a 24 mesi), del nuovo limite del numero di proroghe (da cinque a quattro) e delle causali per i rinnovi.

L’applicazione della riforma è integrale per i contratti a termine stipulati dal 14 luglio, a prevederlo è il testo emendato del decreto dignità.

Decreto dignità e network commerciali

La prima novità del dl n. 87/2018 è stata l’abrogazione, del “principio di libertà di assunzione a termine”, fino al 13 luglio il contratto a termine era sottoscrivibile per una durata massima di 36 mesi senza inserire causali Dal 14 luglio:

  • la durata massima del rapporto a termine è scesa a 24 mesi;
  • il contratto a termine è stipulabile liberamente (senza dover dare giustificazione) per una durata fino a 12 mesi;
  • il contratto a termine è stipulabile per durata superiore a 12 mesi (comunque non oltre i 24 mesi) solo in presenza di una causale di legge.
Le causali di legge sono:
  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Le modifiche introdotte dalle commissioni alla camera precisano che, in caso di stipula di un contratto di durata superiore a 12 mesi senza causale, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento dei 12 mesi. La seconda novità riguarda le proroghe dei contratti a termine, fino al 13 luglio le proroghe possibili erano cinque entro la durata massima di 36 mesi; dalla sesta proroga il contratto si trasformava a tempo indeterminato.

Dal 14 luglio le proroghe possibili sono scese a quattro entro la durata massima di 24 mesi; dall’eventuale quinta proroga il contratto si trasforma a tempo indeterminato. La terza novità riguarda sempre le proroghe, che sono condizionate nel caso si superi la durata di 12 mesi; dal 14 luglio, in particolare, fermo restando che la durata massima dei rapporti a termine è di 24 mesi, nel momento in cui si superano i 12 mesi occorre la presenza di una causale, in caso di violazione, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

Rinnovi

Rinnovi sempre «condizionati» quindi, novità che riguarda le riassunzioni a termine, cioè i rinnovi, fino al 13 luglio infatti non c’era limite ai rinnovi di contratti a termine senza causale, purché entro il limite di durata massima di 36 mesi.

Dal 14 luglio i rinnovi sono possibili fino al limite di durata massima di 24 mesi; ma non sono più liberi: già dal primo rinnovo occorre una causale, le modifiche delle commissioni alla camera precisano che, in caso di violazione, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. La riforma si applica non solo ai nuovi contratti stipulati dal 14 luglio, ma anche a «rinnovi» e «proroghe» di contratti in corso a tale data stabilendo che la riforma si applica ai contratti stipulati dal 14 luglio, «nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31/10/2018», di fatto, per i contratti a termine in corso al 14 luglio la riforma è rinviata a novembre.

Decreto dignità e network commerciali

I Network Commerciali interni alle aziende, quelli con venditori assunti, incontreranno ora sempre più difficoltà nel valutare le reali capacità commerciali del dipendente introdotto nella forza vendita; inoltre le causali da inserire nel contratto a partire dal 12 mese non dovranno dare luogo ad interpretazioni che si tradurrebbero in contenzioso. Con quale “causale” quindi, potremmo assumere a tempo determinato, una risorsa tecnico commerciale?

E dopo?

E’ una delle domande che ci vengono poste più frequentemente, l’Imprenditore o il Direttore Commerciale infatti hanno costantemente il timore, spesso giustificato, che un venditore assunto si “adegui” al suo stipendio base ed ai benefit concessi; l’azienda è quindi riluttante alla trasformazione a tempo indeterminato del contratto in corso.

Importante peraltro è la presenza o meno all’interno della Rete Vendita di rappresentanti Enasarco, figure sempre meno disponibili; la questione si inserisce quindi in una più complessa valutazione strategica sul mantenimento o meno di un Network Commerciale interno o il suo affidamento in Outsourcing.