Un operatore economico con sede a Lugano, Zurigo o Ginevra può presentare offerta su una procedura aperta bandita da un Comune italiano. Legittimamente, in parità di condizioni con le imprese svizzere appalti pubblici Italia e con qualsiasi altro operatore europeo. Eppure questo fatto rimane uno dei grandi tabù impliciti del procurement pubblico nazionale, ignorato tanto dalle stazioni appaltanti quanto dagli stessi operatori economici d’Oltralpe.
Questo articolo ricostruisce il quadro normativo completo: il fondamento internazionale che abilita la partecipazione, il meccanismo previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici, il limite critico delle procedure sottosoglia e gli ostacoli pratici che un’impresa svizzera si trova ad affrontare in concreto.
Il fondamento: GPA-OMC e Accordo bilaterale CH-UE sugli appalti pubblici
La base giuridica che consente alle imprese svizzere di partecipare agli appalti pubblici in Italia si articola su due livelli sovrapposti e complementari.
Il primo è il GPA (Government Procurement Agreement), l’accordo multilaterale concluso in seno all’Organizzazione mondiale del commercio il cui scopo è assicurare concorrenza effettiva e accesso reciproco e non discriminatorio alle gare pubbliche delle Parti contraenti, quando il valore degli appalti supera le soglie stabilite. La Svizzera ha ratificato il GPA nel 1994, con entrata in vigore dal 1° gennaio 1996. La versione riveduta, adottata nel 2012, è in vigore per la Confederazione dal 1° gennaio 2021. Il GPA conta oggi 22 Parti contraenti che comprendono 49 membri dell’OMC, tra cui i 27 Stati membri dell’Unione Europea.
Il secondo livello è l’Accordo bilaterale CH-UE sugli appalti pubblici, parte degli Accordi bilaterali I approvati dal popolo svizzero con il 67,2% dei voti nel referendum del 21 maggio 2000. Questo accordo estende l’accesso reciproco al mercato oltre i confini già tracciati dal GPA, creando opportunità aggiuntive sia per le imprese svizzere che intendono operare nell’UE, sia per quelle europee che guardano al mercato elvetico.
I principi cardine di entrambi gli strumenti sono tre: non discriminazione, parità di trattamento tra offerenti nazionali ed esteri, e trasparenza delle procedure di aggiudicazione.
Il meccanismo nel Codice dei contratti pubblici: art. 69 D.Lgs. 36/2023
Il nuovo Codice dei contratti pubblici recepisce gli obblighi internazionali all’articolo 69, dedicato all’Accordo sugli Appalti Pubblici e agli altri accordi internazionali. La disposizione stabilisce che, se contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea del GPA e dagli altri accordi internazionali cui l’Unione è vincolata, le stazioni appaltanti applicano agli operatori economici dei Paesi terzi firmatari un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice.
La conseguenza pratica è netta: l’impresa svizzera che partecipa a una gara soprasoglia in Italia non è un ospite tollerato per convenienza o discrezionalità amministrativa. Ha un titolo giuridico pieno, al pari di un’impresa tedesca, francese o spagnola. La stazione appaltante non può escluderla in ragione della nazionalità, non può applicarle criteri di valutazione differenziati, non può imporle requisiti aggiuntivi non previsti dalla lex specialis.
Vale la pena ricordare che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3721/2025 (Sez. V), ha ribadito un principio importante in tema di operatori extra-UE: il divieto di partecipazione deve essere espressamente previsto nei documenti di gara e non può derivare da un’eterointegrazione automatica della norma. In assenza di clausola esplicita, l’accesso non è vietato ex lege.
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Il limite critico: le procedure sottosoglia
L’applicazione del GPA non è universale. Entra in gioco solo quando l’appalto supera determinate soglie di valore, aggiornate biennalmente dalla Commissione europea. Dal 1° gennaio 2026 le soglie rilevanti sono:
- Lavori e concessioni: 5.404.000 euro
- Forniture e servizi (amministrazioni sub-centrali): 216.000 euro
- Forniture e servizi (autorità governative centrali): 140.000 euro
Al di sotto di questi importi, il GPA non si applica. Per le commesse fuori dall’ambito dei trattati internazionali, la parità di trattamento è garantita solo alle imprese estere con sede in uno Stato che accorda diritto reciproco, e spetta al committente verificare se gli offerenti stranieri possono essere esclusi. Un Comune che bandisce una procedura negoziata o un affidamento diretto sottosoglia può quindi legittimamente riservarlo agli operatori nazionali o comunitari, senza violare alcuna norma.
Il confine non è la nazionalità dell’operatore: è il valore dell’appalto e la copertura dell’accordo internazionale applicabile. Le implicazioni pratiche del regime sottosoglia per gli operatori svizzeri meritano un approfondimento dedicato, che verrà sviluppato in un prossimo articolo.
La qualificazione in concreto: come documenta un’impresa svizzera
Stabilito il diritto di partecipare, resta il tema operativo: come dimostra i propri requisiti un operatore economico che non dispone dei certificati tipicamente previsti per gli operatori UE?
Il Codice prevede una soluzione specifica. In assenza di certificati rilasciati da un altro Stato membro dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati in cui non esiste tale istituto, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine. La Svizzera dispone di istituti equivalenti che soddisfano questo requisito.
Sul fronte della qualificazione economico-finanziaria e tecnico-professionale, l’operatore svizzero presenta documentazione analoga a quella richiesta agli operatori italiani (fatturati, referenze contrattuali, certificazioni di qualità), con eventuali adattamenti richiesti dalla lex specialis in ragione della diversità degli ordinamenti.
Un ostacolo pratico da non sottovalutare: il FVOE
Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), gestito da ANAC, è lo strumento attraverso cui le stazioni appaltanti verificano in via telematica i requisiti generali e speciali dei partecipanti. È pensato per operare mediante interoperabilità con le banche dati delle amministrazioni italiane.
Per un operatore svizzero, questo sistema presenta un problema concreto: il FVOE non è pienamente interoperabile con i registri esteri. Le banche dati svizzere (Registro di commercio cantonale, casellari penali, autorità fiscali) non dialogano automaticamente con la piattaforma ANAC. Il risultato è che l’impresa svizzera deve produrre manualmente la documentazione equivalente, con oneri di traduzione, postille e raccolta che possono risultare significativi rispetto al valore della gara.
Questo squilibrio operativo non nega il diritto di partecipazione, ma incide concretamente sulla convenienza economica della partecipazione, soprattutto per appalti di importo non elevato.
Perché questo tema conta per chi opera tra Italia e Svizzera
Chi gestisce imprese nei settori della vigilanza e sicurezza, delle costruzioni, dei servizi ambientali o dei servizi cimiteriali con presenza operativa su entrambi i lati del confine può trovarsi, nel giro di pochi mesi, a valutare se partecipare a una gara dall’altra parte. I corridoi frontalieri tra Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e i Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese generano contiguità operative che rendono questo scenario tutt’altro che teorico.
Conoscere il perimetro normativo esatto è la prima condizione per non perdere opportunità per ignoranza o, al contrario, per non investire risorse di preparazione su procedure precluse in partenza. Imprese svizzere appalti pubblici Italia .
La differenza tra una gara soprasoglia e una sottosoglia non è un dettaglio tecnico: è lo spartiacque che determina se l’operatore svizzero è al tavolo oppure no.
La Confederazione Elvetica non è UE. Sul mercato degli appalti pubblici soprasoglia è, a tutti gli effetti, al tavolo.
Riferimenti normativi
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- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 — Codice dei contratti pubblici, art. 69
- D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 — Correttivo al Codice dei contratti pubblici
- GPA-OMC — Government Procurement Agreement, revisione in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2021
- Accordo bilaterale CH-UE sugli appalti pubblici — Accordi bilaterali I, in vigore dal 1° giugno 2002
- Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione — soglie di rilevanza europea 2024-2025
- Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3721/2025 — partecipazione operatori extra-UE e tassatività cause di esclusione
- Comunicazione Commissione UE 2019/C 271/02 — partecipazione imprese extra-UE agli appalti pubblici
FAQ
Le imprese svizzere possono partecipare alle gare d’appalto pubbliche in Italia?
Sì, per le procedure soprasoglia, grazie al GPA-OMC e all’Accordo bilaterale CH-UE. Hanno titolo pieno al pari degli operatori europei.
Qual è il limite per la partecipazione delle imprese svizzere agli appalti italiani?
Il limite è il valore dell’appalto. Nelle procedure sottosoglia il GPA non si applica e la stazione appaltante può riservare la gara agli operatori nazionali o comunitari.
Cosa deve presentare un’impresa svizzera per qualificarsi in una gara italiana?
In assenza di certificati UE, è sufficiente una dichiarazione giurata o una dichiarazione resa davanti a un’autorità competente, un notaio o a un organismo professionale nel Paese di origine.
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