NUOVO CODICE APPALTI 2023

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 16/12/2022 ha approvato in via preliminare il NUOVO CODICE APPALTI 2023, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici.

In attuazione dell’Articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78  recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

NUOVO CODICE APPALTI 2023

si articola su due principi cardine, stabiliti nei primi due articoli:

  • il “principio del risultato”, inteso quale interesse pubblico primario del Codice stesso, che attiene all’affidamento del contratto e alla sua esecuzione con la massima tempestività. Il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
  • il “principio della fiducia” nell’azione legittima, trasparente e corretta della P.A., dei suoi funzionari e degli operatori economici.
Le principali innovazioni.
  1. La digitalizzazione diviene il “motore” per modernizzare l’intero sistema dei contratti pubblici e ciclo di vita dell’appalto, attraverso l’utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, del fascicolo virtuale dell’operatore economico, in vigore dal 08/11/2022.
  2. Incremento delle piattaforme di approvvigionamento digitale e di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.
  3. Digitalizzazione totale in materia di accesso agli atti, coerenti con lo svolgimento in modalità digitale delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. In modo da consentire a tutti i cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara, nei limiti consentiti dalla Legge.
  4. Programmazione di infrastrutture prioritarie attraverso l’inserimento dell’elenco delle opere prioritarie nel Documento di economia e finanza (DEF).
  5. La riduzione dei termini per la progettazione; l’istituzione di un comitato speciale da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’esame di tali progetti.
  6. Termine del dissenso qualificato nella conferenza di servizi con l’approvazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La valutazione dell’interesse archeologico avverrà in parallelo.
  7. Affidamento mediante lo strumento dell’appalto integrato sia nella progettazione esecutiva che ne l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.
  8. Semplificazioni stabili per le procedure sotto la soglia europea, previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto “semplificazioni COVID-19” (d.l. n. 76/2020).
  9. Si ribadisce il principio di rotazione, in caso di procedura negoziata è vietato procedere direttamente all’assegnazione di un appalto nei confronti dell’uscente.
  10. In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia sono automaticamente esclusi i termini dilatori, di qualsiasi natura anche processuale.
  11. Viene reintrodotta la figura del General Contractor.
  12. Si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti.
  13. Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e viene confermato il diritto di prelazione per il promotore.
  14. Flessibilità nei settori speciali (Acqua, Energia, Trasporti).
  15. Le norme introdotte sono prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice, quindi conclusive
  16. Le stazioni appaltanti potranno suddividere l’appalto in lotti, senza obbligo di motivazione.
  17. Viene introdotto il subappalto a cascata adeguandolo alla normativa europea attraverso criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi volta per volta.
  18. Obbligo per i concessionari scelti senza gara di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture. Tale obbligo non si applica per i settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce).
  19. Nelle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi, al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell’Aggiudicatrice dell’80 per cento dei maggiori costi.
  20. Nell’arco dell’esecuzione è prevista la facoltà per l’appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento.
  21. Nelle procedure di insolvenza o d’impedimento l’attività non sarà sospesa, l’aggiudicatario potrà proseguire con il curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa, vista l’autorizzazione del giudice delegato;
  22. Ai fini della responsabilità amministrativa dei funzionari, non costituisce “colpa grave” la violazione o l’omissione se il funzionario pubblico agisce sulla base della giurisprudenza o dei pareri delle autorità competenti.
  23. In attuazione ai contenuti della legge delega si rafforzano le funzioni di vigilanza e sanzionatorie in di competenze dell’ANAC, mentre vengono superate le linee guida adottate dall’Autorità.
  24. Trova applicazione l’arbitrato anche in caso di azione risarcitoria della Pubblica Amministrazione.
Entrata in vigore

Il NUOVO CODICE APPALTI 2023  è operativo per tutte le nuove  procedure a decorrere dal 1° aprile 2023, mentre dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (d.lgs. n. 50/2016) come l’applicazione delle nuove norme anche per tutte le procedure in corso.