L’offerta tecnica nei servizi viene valutata da persone che leggono molte offerte in poco tempo, con una griglia davanti. Per questo è una questione di lettura prima che di scrittura. Chi la imposta pensando a chi la valuterà parte con un vantaggio. Chi la scrive pensando a chi la firma rischia di perdere punti.
Offerta tecnica nei servizi: cosa valuta davvero la commissione
Nelle gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall’articolo 108 del D.Lgs. 36/2023, la commissione assegna punteggi sui criteri indicati nel disciplinare. Il punteggio dipende da quanto il progetto si adatta a quel servizio, in quell’ente, con quei vincoli. Una descrizione che potrebbe stare in qualunque altra gara non offre nulla da valutare, e quindi non prende punti.
Come si prendono punti sui criteri discrezionali
Ogni affermazione deve rispondere a un criterio del disciplinare. Deve dire anche come viene realizzata, con chi, con quali mezzi e con quali controlli. Un impegno privo di modalità di realizzazione pesa poco, perché il valutatore non ha nulla a cui agganciare il punteggio.
Lo stesso vale per le migliorie. Non servono tutte, ma quelle misurabili e coerenti con il servizio, con tempi, responsabili e indicatori. Tre proposte concrete valgono più di dieci promesse vaghe.
Lunga o breve: conta la leggibilità
La commissione ha molte offerte da confrontare e un tempo limitato. L’offerta migliore è quella che si legge in fretta, con una struttura chiara e titoli che ricalcano i criteri. Le ripetizioni consumano l’attenzione senza aggiungere punteggio.
Il metodo si riusa, il testo no
Da una gara all’altra si possono riutilizzare il metodo di lavoro e i moduli. Il testo non si riutilizza mai. La parte che cambia, cioè il contesto dell’ente, è quella che costruisce il punteggio, e un’offerta uguale a se stessa lo mostra subito a chi legge.
Come legge la commissione: i capitoli 8 e 9 del saggio
Come la commissione legge, confronta e attribuisce i punteggi è il tema del capitolo 8 di Psicologia degli Appalti, “La commissione come contesto di giudizio”. Il capitolo 9, “Il confronto a coppie e lo zero che non è una bocciatura”, spiega invece come funziona uno dei metodi di attribuzione dei punteggi richiamati dall’Allegato II.12 del Codice.
Leggi anche: Dichiarazione sull’uso dell’IA nell’offerta tecnica: cosa cambia dopo le delibere ANAC 148 e 153.
Domande frequenti sull’offerta tecnica nei servizi
Cosa valuta davvero la commissione in un’offerta tecnica nei servizi?
Valuta quanto il progetto si adatta a quel servizio, in quell’ente, con quei vincoli. Un testo che potrebbe stare in qualunque altra gara non offre nulla da valutare.
Quando un’offerta prende punti sui criteri discrezionali?
Quando ogni affermazione risponde a un criterio del disciplinare e dice come, con chi, con quali mezzi e con quali controlli. Un impegno senza modalità di realizzazione pesa poco.
Meglio un’offerta tecnica lunga o breve?
Meglio quella che si legge in fretta. La commissione ha molte offerte da confrontare, quindi servono una struttura chiara, titoli che ricalcano i criteri e nessuna ripetizione.
Le migliorie vanno elencate tutte?
No. Contano quelle misurabili e coerenti con il servizio, con tempi, responsabili e indicatori. Dieci promesse vaghe valgono meno di tre concrete.
Una stessa offerta tecnica si può riusare in un’altra gara?
Si possono riusare il metodo e i moduli, mai il testo. La parte che cambia, cioè il contesto dell’ente, è quella che fa il punteggio.
Qual è l’errore più frequente nella redazione dell’offerta tecnica?
Scrivere per chi firma e non per chi legge. Chi valuta ha davanti una griglia e un tempo limitato, e l’offerta deve dargli il modo di assegnare i punti.
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Moreno Mariani è autore del saggio Psicologia degli Appalti e consulente di offerte tecniche OEPV nei servizi. Ha oltre trentacinque anni di esperienza in contesti complessi, tra funzioni commerciali, di sicurezza, di qualità e di direzione operativa, come COO con deleghe alla direzione commerciale e del personale; dal 2017 guida Mariani Group.
Fonti
D.Lgs. 36/2023, art. 108 e Allegato II.12. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non sostituiscono la lettura del testo vigente e della documentazione di gara.