Dalla fine di maggio 2026 la dichiarazione sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’offerta tecnica è entrata nei documenti di gara: con le delibere ANAC n. 148 e n. 153 del 2026 gli Operatori Economici devono indicare, nella domanda di partecipazione prevista dai nuovi bandi tipo, se hanno usato sistemi di intelligenza artificiale per predisporre l’offerta e se intendono usarli in fase esecutiva; la novità cambia la natura di una paura che chi scrive offerte tecniche conosceva già, quella di essere scoperti, trasformandola in un obbligo dichiarativo esplicito.

Cosa hanno stabilito le delibere ANAC 148 e 153 del 2026

La delibera n. 148 del 1° aprile 2026 aggiorna il Bando tipo n. 1/2023, quello per i servizi e le forniture sopra soglia aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre la delibera n. 153 del 15 aprile 2026 approva il nuovo Bando tipo n. 2, dedicato ai servizi di architettura e ingegneria; entrambe sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2026 ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo, quindi alla fine dello stesso mese. Il bando e il modello di domanda di partecipazione prevedono ora una dichiarazione dell’Operatore Economico sull’uso dell’intelligenza artificiale, da rendere in conformità alla legge n. 132/2025 e al Regolamento (UE) 2024/1689, cioè l’AI Act europeo; per i servizi di architettura e ingegneria la clausola è collegata all’articolo 13 della legge n. 132/2025, secondo cui nelle professioni intellettuali l’intelligenza artificiale deve avere una funzione strumentale e di supporto, e il lavoro intellettuale deve restare prevalente.

Che cosa si è tenuti a dichiarare e che cosa no

La dichiarazione riguarda due momenti distinti, la predisposizione dell’offerta e l’eventuale uso dell’intelligenza artificiale durante l’esecuzione del contratto, e non è né un elemento premiale né un indice negativo di valutazione: dichiarare l’uso non penalizza e non fa guadagnare punti. Il punto che resta meno definito è il confine tra i diversi usi possibili, perché correggere la forma di un testo, sintetizzare o confrontare documenti, rielaborare parti già scritte e generare sostanzialmente contenuti tecnici sono attività molto diverse tra loro, e i commenti pubblicati in questi mesi concordano sul fatto che non ogni interazione con uno strumento di questo tipo incida allo stesso modo sull’offerta; per questo la prima cosa da fare, gara per gara, è leggere come il disciplinare formula la clausola, perché è lì che si trova il perimetro applicabile a quella procedura.

Cosa succede se la dichiarazione manca o non è esatta

Secondo le analisi più diffuse, il Codice dei contratti pubblici non prevede una causa di esclusione autonoma per la sola mancata dichiarazione sull’intelligenza artificiale; una dichiarazione non veritiera o fuorviante, invece, rientra nella valutazione di affidabilità dell’Operatore Economico prevista dagli articoli 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023, dove contano gravità e incidenza del fatto, e non porta automaticamente all’esclusione. Trattandosi di una materia nuova e ancora priva di giurisprudenza consolidata, per i casi dubbi conviene confrontarsi con un legale amministrativista prima di presentare l’offerta.

Come comportarsi in pratica nella redazione dell’offerta tecnica

Il metodo che consiglio ai clienti è semplice e riguarda l’organizzazione del lavoro più che il testo: stabilire fin dall’inizio, per ciascuna gara, quali strumenti vengono usati e per quali attività, conservare internamente una nota di quanto fatto, in modo che la dichiarazione possa essere resa con precisione e in modo coerente con il disciplinare, e verificare sempre che il contenuto tecnico dell’offerta derivi dalla conoscenza dell’ente, del servizio e del territorio, perché è questa che la commissione valuta e che nessun strumento può produrre al posto di chi scrive.

Perché la questione non è mai stata la tecnologia

Nel capitolo 12 di Psicologia degli Appalti, scritto prima che questa norma esistesse, sostengo che i rilevatori automatici di testi generati con intelligenza artificiale non sono strumenti affidabili, perché producono falsi positivi e falsi negativi e non possono reggere una decisione, e che il problema vero di un’offerta non è mai stato l’origine tecnologica del testo ma la sua genericità: un’offerta che potrebbe essere inserita in qualunque altra gara non offre alla commissione nulla da valutare, indipendentemente da come è stata scritta; l’obbligo dichiarativo, quindi, sposta la questione sul piano della trasparenza ma lascia intatto il criterio di fondo, cioè che un’offerta si valuta sull’aderenza al contesto specifico dell’ente.

Il capitolo 12 di Psicologia degli Appalti analizza l’uso dell’intelligenza artificiale nelle offerte tecniche partendo dalla specificità del testo rispetto alla gara. Scopri il libro su Amazon

Domande frequenti sulla dichiarazione dell’IA nell’offerta tecnica

Va dichiarato l’uso dell’intelligenza artificiale nell’offerta tecnica?

Sì, quando il bando e il modello di domanda di partecipazione lo prevedono. Con le delibere ANAC n. 148 e n. 153 del 2026 i nuovi bandi tipo chiedono all’Operatore Economico di dichiarare se ha usato sistemi di intelligenza artificiale per predisporre l’offerta e se intende usarli in fase esecutiva; il perimetro preciso dipende da come la lex specialis formula la clausola in ciascuna gara.

Da quando vale l’obbligo di dichiarazione?

Le delibere sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2026 ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo, quindi alla fine dello stesso mese.

Dichiarare l’uso dell’IA dà punti o penalizza l’offerta?

No. La dichiarazione non è né un elemento premiale né un indice negativo di valutazione: la commissione continua a valutare la specificità dell’offerta rispetto all’ente e al servizio.

Cosa succede se la dichiarazione manca o non è veritiera?

Secondo le analisi più diffuse, il Codice non prevede un’esclusione autonoma per la sola omissione; una dichiarazione non veritiera o fuorviante rientra invece nella valutazione di affidabilità degli articoli 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023. Trattandosi di una materia nuova, nei casi dubbi conviene un parere legale prima di presentare l’offerta.

I rilevatori di testi generati con IA possono provare l’uso dello strumento?

No, non sono strumenti affidabili: producono falsi positivi e falsi negativi e non possono reggere una decisione. Il problema di un’offerta resta la genericità del testo, non la sua origine tecnologica

Fonti

ANAC, Aggiornato il Bando Tipo n. 1 e approvato il Bando Tipo n. 2; Delibera ANAC n. 148 del 1° aprile 2026; Intelligenza artificiale nelle offerte pubbliche: che cosa deve dichiarare davvero il concorrente?, LavoriPubblici; Legge n. 132/2025, art. 13; Regolamento (UE) 2024/1689; D.Lgs. 36/2023, artt. 95 e 98.