L’accordo quadro negli appalti fissa le condizioni una volta sola. I singoli appalti si affidano poi quando servono. Molte imprese lo scoprono dopo l’aggiudicazione, quando arriva la prima chiamata. Conoscere l’articolo 59 del D.Lgs. 36/2023 prima di partecipare cambia il modo di leggere la gara.
Cos’è l’accordo quadro negli appalti
È un contratto con cui la stazione appaltante stabilisce a monte le condizioni degli appalti futuri. La durata non supera quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati. L’accordo indica il valore stimato dell’intera operazione, ma non le quantità che l’ente ordinerà. Si conosce la misura massima delle prestazioni, non quella effettiva.
Un solo operatore o più operatori
Con un solo operatore, gli appalti specifici si affidano entro i limiti dell’accordo. La stazione appaltante può chiedere per iscritto di completare l’offerta. Un solo affidatario potrebbe non reggere i picchi di richiesta. In quel caso l’ente può concludere l’accordo con più operatori economici. È una soluzione che si incontra nei servizi, per esempio nella somministrazione di lavoro.
Le tre strade quando gli operatori sono più di uno
Il comma 4 dell’articolo 59 prevede tre modalità di esecuzione. Si può procedere senza riaprire il confronto, quando l’accordo contiene tutti i termini e i criteri oggettivi per scegliere l’operatore. Serve una decisione motivata. Si riapre invece il confronto competitivo se l’accordo non li contiene tutti. Esiste infine la via mista, in parte con e in parte senza riapertura, se i documenti di gara la prevedono. Nel confronto competitivo l’ente consulta per iscritto gli operatori idonei e fissa un termine sufficiente per le offerte. Le offerte restano riservate fino alla scadenza e si aggiudica all’offerta migliore, secondo i criteri dell’accordo.
Cosa è cambiato con il correttivo
Dopo il D.Lgs. 209/2024 la decisione a contrarre indica le esigenze di programmazione, basate su una ricognizione dei fabbisogni. Quando non si riapre il confronto, indica anche le percentuali di affidamento ai diversi operatori. Il comma 5-bis riguarda il caso in cui l’equilibrio contrattuale non si preserva né si ripristina con una rinegoziazione in buona fede. In fase di stipula la parte può non firmare il contratto attuativo. In esecuzione può chiedere la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. L’accordo quadro non può servire per eludere il codice o per alterare la concorrenza.
Cosa significa per chi partecipa
Aggiudicarsi un accordo quadro non equivale a un fatturato garantito. Prima di partecipare conviene leggere quale delle tre strade seguirà l’ente, perché da lì dipende il modo in cui si viene chiamati. Conviene anche verificare quanto tempo concede l’accordo tra la richiesta e l’avvio, e mettere in conto personale e mezzi di conseguenza.
Sul modo in cui decidono le stazioni appaltanti, le commissioni e gli Operatori Economici ho scritto il saggio Psicologia degli Appalti.
Leggi anche: Dati per l’offerta economica: cosa serve e chi li fornisce e Standstill negli appalti: cosa preparare prima della stipula.
Domande frequenti sull’accordo quadro negli appalti
Cos’è un accordo quadro negli appalti?
È il contratto con cui la stazione appaltante stabilisce a monte le condizioni degli appalti futuri. I singoli appalti si affidano poi quando servono, secondo le regole fissate dall’accordo.
Quanto dura un accordo quadro?
Al massimo quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati. L’articolo 59 del D.Lgs. 36/2023 lo stabilisce al comma 1.
L’accordo quadro garantisce un volume di lavoro?
No. L’accordo indica il valore stimato dell’intera operazione, ma l’ente conosce la misura massima delle prestazioni e non quella effettiva. Aggiudicarsi l’accordo non equivale a un fatturato garantito.
L’accordo quadro può avere più affidatari?
Sì. Quando un solo affidatario potrebbe non reggere i picchi di richiesta, l’ente può concludere l’accordo con più operatori economici, per esempio nella somministrazione di lavoro.
Come si sceglie l’operatore quando gli affidatari sono più di uno?
Il comma 4 dell’articolo 59 prevede tre modalità. Si può procedere senza riaprire il confronto, se l’accordo contiene tutti i termini e i criteri oggettivi. Si riapre il confronto competitivo, quando non li contiene tutti. La via mista combina le due, se i documenti di gara la prevedono.
Cosa è cambiato con il correttivo?
La decisione a contrarre indica le esigenze di programmazione e, quando non si riapre il confronto, le percentuali di affidamento ai diversi operatori. Il comma 5-bis riguarda il caso in cui l’equilibrio contrattuale non si preserva né si ripristina con una rinegoziazione in buona fede.
La decisione a contrarre indica le esigenze di programmazione e, quando non si riapre il confronto, le percentuali di affidamento ai diversi operatori. Il comma 5-bis riguarda il caso in cui l’equilibrio contrattuale non si preserva né si ripristina con una rinegoziazione in buona fede.
Psicologia degli Appalti applica la psicologia comportamentale a chi decide, a chi valuta e a chi partecipa alle gare. Scopri il saggio oppure acquistalo su Amazon.
Moreno Mariani è autore del saggio Psicologia degli Appalti e consulente di offerte tecniche OEPV nei servizi. Ha oltre trentacinque anni di esperienza in contesti complessi, tra funzioni commerciali, di sicurezza, di qualità e di direzione operativa, come COO con deleghe alla direzione commerciale e del personale; dal 2017 guida Mariani Group.
Fonti
D.Lgs. 36/2023, articolo 59 (Accordi quadro), nel testo modificato dal D.Lgs. 209/2024.
Leggi anche: Accordo quadro negli appalti: cosa devono sapere le imprese.