Novità per l’Appalto Pubblico

L’Appalto Pubblico dal 1° aprile 2023 entrerà in vigore il nuovo Codice degli Appalti, che il Governo ha approvato in esame preliminare con un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici.

In attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 che disciplina appunto  l’intero settore dell’appalto pubblico

Vengono così stabilite le nuove regole di ingaggio per partecipare ad una Gara di Appalto.

Le Parti

Gli attori di un appalto pubblico fondamentalmente sono:

le Amministrazioni Aggiudicatrici che indicono una Procedura o Appalto Pubblico per l’acquisizione a favore di un Ente Pubblico od a Partecipazione Pubblica di:

  • servizi,
  • forniture,
  • lavori
  • opere e progetti

gli Operatori Economici che offrono alle Pubbliche Amministrazioni i propri Servizi, forniture di Beni, Opere Infrastrutturali e Progetti

Un appalto pubblico si affronta nel suo complesso in modo articolato seguendo direttive precise, un profano o un utente non sufficientemente qualificato potrebbero decidere di non proseguire.

Però, partecipare ad un appalto pubblico si può rivelare una vincente sia in termini di fatturato che, aspetto spesso sottovalutato per il ritorno di immagine.

L’appalto pubblico nella Legislazione Italiana

L’appalto pubblico è affine per molti aspetti ad un tradizionale contratto di diritto privato.

Infatti è fondamentalmente un contratto sottoscritto con una specifica procedura tra una Pubblica Amministrazione ed un Operatore Economico.

Ovviamente il contratto è la fine di una lunga procedura che varia a seconda di diversi fattori, principalmente:

Oggetto dell’appalto.

Base d’Asta.

Settore Merceologico.

LE FASI IN SINTESI
  • decisione di stipulare un contratto di appalto;
  • predisposizione e pubblicazione del bando di gara, o della lettera di invito (qualora alla procedura possano partecipare soltanto i concorrenti invitati dall’amministrazione);
  • esame delle domande di partecipazione e confronto delle offerte presentate;
  • aggiudicazione dell’appalto previa eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta;
  • stipula del contratto di appalto.

 

L’appalto è quindi il modo con cui un’amministrazione acquista beni e servizi utili per lo svolgimento della propria attività attivato per i principi di:

Trasparenza,

Concorrenza

Garanzia di Libera Partecipazione

L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”.

Riportiamo le novità del Nuovo Codice Appalti 2023 che si affida alla digitalizzazione per la sua applicazione.

  1. La digitalizzazione diviene il “motore” per modernizzare l’intero sistema dei contratti pubblici e ciclo di vita dell’appalto, attraverso l’utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, del fascicolo virtuale dell’operatore economico, in vigore dal 08/11/2022.
  2. Incremento delle piattaforme di approvvigionamento digitale e di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.
  3. Digitalizzazione totale in materia di accesso agli atti, coerenti con lo svolgimento in modalità digitale delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. In modo da consentire a tutti i cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara, nei limiti consentiti dalla Legge.
  4. Programmazione di infrastrutture prioritarie attraverso l’inserimento dell’elenco delle opere prioritarie nel Documento di economia e finanza (DEF).
  5. La riduzione dei termini per la progettazione; l’istituzione di un comitato speciale da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’esame di tali progetti.
  6. Termine del dissenso qualificato nella conferenza di servizi con l’approvazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La valutazione dell’interesse archeologico avverrà in parallelo.
  7. Affidamento mediante lo strumento dell’appalto integrato sia nella progettazione esecutiva che ne l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.
  8. Semplificazioni stabili per le procedure sotto la soglia europea, previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto “semplificazioni COVID-19” (d.l. n. 76/2020).
  9. Viene ribadito il principio di rotazione, in caso di procedura negoziata è vietato procedere direttamente all’assegnazione di un appalto nei confronti dell’uscente.

  10. In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia sono automaticamente esclusi i termini dilatori, di qualsiasi natura anche processuale.
  11. Viene reintrodotta la figura del General Contractor.
  12. Si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti.
  13. Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e viene confermato il diritto di prelazione per il promotore.
  14. Flessibilità nei settori speciali (Acqua, Energia, Trasporti).
  15. Le norme introdotte sono prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice, quindi conclusive
  16. Le stazioni appaltanti potranno suddividere l’appalto in lotti, senza obbligo di motivazione.
  17. Viene introdotto il subappalto a cascata adeguandolo alla normativa europea attraverso criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi volta per volta.
  18. Obbligo per i concessionari scelti senza gara di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture. Tale obbligo non si applica per i settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce).
  19. Nelle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi, al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell’Aggiudicatrice dell’80 per cento dei maggiori costi.
  20. Nell’arco dell’esecuzione è prevista la facoltà per l’appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento.
  21. Nelle procedure di insolvenza o d’impedimento l’attività non sarà sospesa, l’aggiudicatario potrà proseguire con il curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa, vista l’autorizzazione del giudice delegato;
  22. Ai fini della responsabilità amministrativa dei funzionari, non costituisce “colpa grave” la violazione o l’omissione se il funzionario pubblico agisce sulla base della giurisprudenza o dei pareri delle autorità competenti.
  23. In attuazione ai contenuti della legge delega si rafforzano le funzioni di vigilanza e sanzionatorie in di competenze dell’ANAC, mentre vengono superate le linee guida adottate dall’Autorità.
  24. Trova applicazione l’arbitrato anche in caso di azione risarcitoria della Pubblica Amministrazione.